1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dello sviluppo economico, nomina una Commissione tecnico-scientifica, di seguito denominata «Commissione», composta da dodici membri.
2. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto superiore di sanità o da un funzionario dello stesso Istituto da lui delegato, ed è composta da:
a) quattro membri esperti nelle discipline attinenti alla valutazione delle caratteristiche delle piante officinali e alla loro commercializzazione di cui due, un farmacologo ed un medico esperto in fitoterapia, designati dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e uno dal Ministro dello sviluppo economico;
b) tre membri esperti nelle medesime materie di cui alla lettera a), individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra docenti dei corsi di laurea che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;
c) cinque membri designati:
1) uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
2) uno dai produttori erboristici;
3) uno dalla Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma);
4) uno dalle organizzazioni professionali agricole;
5) uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani.
3. I componenti della Commissione durano in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta. L'istituzione e il funzionamento della Commissione non comportano oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano retribuzioni o emolumenti di alcuna natura.
4. La Commissione svolge funzioni consultive e propositive nei confronti del Ministro della salute.